Ai sensi della legislazione vigente [articolo 34 della Legge n. 4554/2018, come modificato e in vigore con il par. 2, dell’articolo 98, della Legge n. 5239/2025 (A’178)]:
Coloro che partecipano a NON SOVVENZIONATI programmi di formazione professionale iniziale o continua attuati da IEK, SAEK, KEK/KEDIVIM possono iscriversi o rimanere iscritti nel Registro Digitale dei Cercatori di Lavoro.
Coloro che partecipano o parteciperanno a SOVVENZIONATI programmi di formazione professionale continua possono iscriversi o rimanere iscritti nel Registro Digitale dei Cercatori di Lavoro A CONDIZIONE CHE il totale delle ore frequentate nell’ultimo anno (1) solare prima della pubblicazione del relativo bando NON superi:
- il limite di 600 ore per i programmi di formazione dei disoccupati (Per i programmi di formazione rivolti a gruppi socialmente vulnerabili della popolazione, le ore di formazione sono stabilite nei rispettivi bandi)
- il limite di 300 ore per i programmi di formazione dei lavoratori dipendenti e autonomi
- il limite di 250 ore per i programmi di Educazione Generale degli Adulti (E.G.A.)
Coloro che non soddisfano il requisito sopra menzionato vengono cancellati dal registro digitale per la durata del programma e hanno il diritto di reiscriversi al completamento del programma.
I disoccupati iscritti, sovvenzionati o meno, durante la loro partecipazione a un programma di formazione o istruzione professionale continuano ad avere gli stessi diritti e obblighi degli altri disoccupati iscritti nel Registro Digitale di DYPA.
Clicca qui per visualizzare in dettaglio la relativa Gazzetta Ufficiale (Articolo 98)

